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Ordinanza — n. 4060/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against second-instance settlement judgments are inadmissible except for specific grounds regarding party will, prosecutor consent, or divergent content.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4060/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared inadmissible multiple appeals filed by defendants against a second-instance judgment establishing a criminal settlement. The appellants argued various defects including lack of reasoning, misclassification of conduct, and sentencing errors. The court ruled that appeals against settlement judgments are only admissible if they challenge the formation of party will, prosecutor consent, or the content of the ruling, thereby dismissing all other grievances.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, seconda parte, c.p.p.: Appeals against second-instance settlement judgments are admissible solely for defects in the formation of party will, prosecutor consent, or divergent content, excluding challenges to reasoning, conduct qualification, or sentencing.

Parole chiave

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criminal settlement appeals second instance judgment inadmissible cassation party will formation prosecutor consent eccezione di incostituzionalità motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis, seconda parte, c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
e che alla stessa consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'art. 616 cod.
art. 599 bis c.p
art. 616 cod. proc. pen
e che alla stessa consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BENEFICO GIUSEPPE nato a TARANTO il 19/12/1997 DABBICCO ALESSANDRO nato a TARANTO il 05/08/1981 DI PIETRO FRANCESCO nato a TARANTO il 17/08/1977 LEONE UMBERTO nato a TARANTO il 28/02/1992 PAVESE COSIMO nato a TARANTO il 27/01/1979 QUARTO FRANCESCO nato a TARANTO il 23/02/1987 SEBASTIO FILIPPO nato a TARANTO il 28/06/1979 SIMONETTI COSIMO nato a TARANTO il 15/10/1980 CAPUANO EMANUELE nato a TARANTO il 02/03/1981 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato-evvise-alle-parti-; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letti i ricorsi proposto nell'interesse di Benefico Giuseppe, Dabbicco Alessandro, Di Pietro Francesco, Leone Umberto, Pavese Cpsimo, Quarto Francesco, Sebastio Filippo, Simonetti Cosimo, Capuano Emanuele avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili per essere stati proposti avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze inerenti ad asseriti difetti di motivazione sul giudizio di responsabilità ( prospettati nel ricorso di Dabbicco e in quello di Sebastio), alla corretta qualificazione delle condotte a giudizio ( ricorsi Di Pietro, Leone, Simonetti) o riguardanti la determinazione della pena irrogata anche in relazione agli aumenti per la continuazione ( ricorsi di Benefico, Capuano, Quarto) e il mancato riconoscimento delle generiche ( ricorsi di Pavese, Capuano, Quarto) .

Ritenuto che la l'inammissibilità dei ricorsi, va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di E ro tremila in favore della Cassa delle ammende. actobre Così deciso il P u