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Ordinanza — n. 4059/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as untimely filed beyond the 45-day limit for submitting the appellate judgment's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4059/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed on December 4, 2023, exceeding the strict 45-day deadline established by law. The appellant argued for a later filing date, but the court noted the first-instance judgment was rendered in an abbreviated procedure, which precludes the statutory extension of time. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals in criminal matters must be lodged within 45 days of the day following the deadline for submitting the judgment's reasoning; failure to meet this strict limit renders the appeal inadmissible, even if the first instance was decided in abbreviated procedure.

Parole chiave

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criminal appeal timeliness 45 day filing deadline abbreviated procedure rules de plano inadmissibility procedural time limits motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;
Art. 585, comma 1 bis c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIONICO GIUSEPPE nato a ALTAMURA il 31/03/1987 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIdate-avviso-alle_parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Miglionico avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso è inammissibile perché tardivo in quanto depositato il 4 dicembre 2023 e dunque oltre i 45 giorni decorrenti dal giurno successivo alla scadenza (10 ottobre 2023) del termine ultimo per il deposito della motivazione della sentenza appellata (decisa I'll luglio 2023 con gg 90 per il deposito, avvenuto il 2 ottobre 2023), sì che nel caso lo stesso andava proposto entro il 25 novembre 2023 (non potendosi neppure applicare la proroga prevista dall'ad 585, comma 1 bis, cpp trattandosi di giudizio definito in abbreviato in primo grado); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 ottobre 2024.