Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentence length under Art. 599-bis c.p.p. outside permitted grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding a settlement agreement, arguing defects in the reasoning concerning the imposed sentence. The court ruled that appeals under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are strictly limited to specific grounds, excluding complaints about the length of the penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, seconda parte c.p.p.: Appeals against second-instance judgments on settlement agreements are admissible only for defects in the formation of party will, prosecutor consent, or divergent content, excluding complaints regarding the length of the penalty.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATRUNO CHRISTIAN nato a BARI il 01/08/2003 avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdate-3vvise-341e-Paftil udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Christian Patruno avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze, quale quella di specie, inerenti ad affermati difetti di motivazione quanto alla misura della pena irrogata.
Ritenuto che la l'inammissibilità del ricorso, va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. ot. Così d