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Ordinanza — n. 4057/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging non-punishment grounds under Art. 599-bis c.p.p. outside permitted scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4057/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the respondent to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance settlement agreement, arguing the lower court failed to justify why the defendant was not punishable under Article 129 of the Penal Code. The Court ruled that appeals against Art. 599-bis c.p.p. judgments are strictly limited to defects in the parties' will, prosecutor consent, or the judgment's content, excluding challenges to the absence of criminal liability.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.; Appeals against settlement agreements in second instance are admissible only for defects in the parties' will, prosecutor consent, or the judgment's content, excluding challenges to the absence of criminal liability.

Parole chiave

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criminal settlement appeal non-punishment grounds Art. 599-bis c.p.p. procedural admissibility second instance judgment difetto di motivazione motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 129 cpp
art. 599 bis c.p
art. 616 cod. proc. pen
e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO GENNARO nato a BARI il 01/07/1986 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato_avvise_aile_pa.rti*. udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Gennaro Marino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze, quale quella di specie, inerenti al difetto di motivazione quanto alla verifica della sussistenza di cause di non punibilità ex art 129 cpp.

Ritenuto che la l'inammissibilità del ricorso, va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della,s mrna,di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cobrg Così