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Ordinanza — n. 4056/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges factual qualification without legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4056/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Anane Kamal inadmissible de plano. The appellant challenged a Milanese court's sentencing decision, arguing an erroneous factual qualification of the crime. The court ruled that such a challenge is inadmissible because it relies on factual verification rather than a clear legal error under the specific provisions of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal challenging only the factual qualification of the crime is inadmissible as it does not constitute a violation of law within the statutory limits.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual qualification legal error requirement de plano inadmissibility Code of Criminal Procedure motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANANE KAMAL nato il 19/03/1984 avverso la sentenza del 06/04/2024 del TRIBUNALE di MILANOdate-avvio-ane-parti÷- udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Anane Kamal avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione, quel quello di specie, proposto avverso una sentenza applicativa della pena atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quale non può annoverarsi quella proposta con l'impugnazione che occupa che solo nominalmente denunzia una erronea qualificazione del fatto non emergente con la necessaria evidenza dal portato della imputazione né dal tenore della decisione perché subordinata piuttosto a verifiche in fatto non CO nsentite; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 ottobre 2024.