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Ordinanza — n. 4054/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because filed personally without required special bar attorney signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4054/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant without the mandatory signature of a special bar attorney. The defendant argued for personal filing, but the court emphasized that under Article 613 of the Code of Criminal Procedure, such acts must be signed by qualified lawyers to ensure technical complexity is handled correctly. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation cannot be filed personally by the party but must be signed by a lawyer enrolled in the special barroll, as required by law.

Parole chiave

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Cassation appeal admissibility special bar attorney requirement personal filing prohibition Code of Criminal Procedure inadmissible appeal difetto di legittimazione del ministero pubblico facoltà di astenersi dal testimoniare requisito della firma autografa

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 591 cod. proc. pen.
Art. 610 cod. proc. pen.
si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art. 616, comma 1, cod.
Law n. 103 of 2017
art. 613 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite n. 8914 del 21 dicembre 2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAMOUCHI TALEL (CUI 042)E3P) nato a ACIREALE il 24/04/1992 avverso la sentenza del 04/06/2024 del TRIBUNALE di IMPERIAdato-a~-alle-Partil udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto da Namouchi Talel avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, non rilevando al fine l'autentica di firma apposta in calce dall'avvocato Gianluca Visca, che, a prescindere dalla relativa legittimità, non vale ad ascrivere il contenuto dell'atto al detto difensore; considerato che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; considerato che, alla luce di quanto sopra, le sezioni unite di questa Corte (n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), hanno in coerenza rimarcato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione in ragione della peculiare natura e dell'elevato livello di complessità tecnica del giudizio di legittimità; considerato, infine, che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibilità, riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 591 comma 1 lettera a) cod. proc. pen. si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., definite nei termini di cui al dispositivo che segue

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i