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Ordinanza — n. 4053/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing increases under Art. 599-bis c.p.p. outside permitted grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4053/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it challenged sentencing increases under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, which are not permitted grounds for review. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding the most serious fact and the penalty amount, but the Court held that only grounds concerning the party's will, prosecutor's consent, or divergent content are admissible. Consequently, the appeal was rejected via simplified procedure, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.: Appeals against sentences issued under Art. 599-bis c.p.p. are admissible only for defects in the party's will, prosecutor's consent, or content, excluding challenges to the identification of the most serious fact or the penalty amount.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility concordato in appello sentencing increases Art. 599-bis c.p.p. simplified procedure court costs and fine procedural grounds censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
( letto il ricorso proposto nell'interesse di Veronica Morelli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti il provvedimento impugnator) (2,4.2.N.se__52» ..)u, q • ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto aviverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis, seconda parte, c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'art. 616 cod.
art. 599 bis c.p
( letto il ricorso proposto nell'interesse di Veronica Morelli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti il provvedimento impugnator) (2,4.2.N.se__52» ..)u, q • ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto aviverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLI VERONICA nato a EBOLI il 19/12/1986 avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato-avvio-alle-Parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA . ( letto il ricorso proposto nell'interesse di Veronica Morelli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti il provvedimento impugnator) (2,4.2.N.se__52» ..)u, q • ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto aviverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze, quale quella di specie, inerenti al difetto di motivazione quanto alla individuazione del fatto più grave e alla misura della pena irrogata per gli aumenti apportato ai sensi dell'ad 81 cpv. Ritenuto che la l'inammissibilità del ricorso, va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2, t ottelr Così deciso il itmififfiunt 2