Cassation appeals against appeal court settlement sentences are inadmissible except for specific consent and motive defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Maresca, Bonfini, and Fiorillo inadmissible for failing to meet statutory requirements. The appellants challenged a settlement sentence regarding a criminal responsibility judgment, arguing defects in reasoning and sentencing. The court ruled that such appeals are only permissible if they address the formation of consent, prosecutor agreement, or divergent content, excluding challenges to the underlying responsibility judgment or penalty amount.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against settlement sentences are admissible solely for defects in the formation of consent, prosecutor agreement, or divergent content, excluding challenges to the responsibility judgment or penalty determination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARESCA ORESTE nato a TORRE ANNUNZIATA il 27/07/1998 BONFINI RAIMONDO nato a POMPEI il 30/06/1991 FIORILLO ELENA nato a POMPEI il 10/03/1996 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIetato-awise-effe-Parti7 udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letti i ricorsi proposto nell'interesse di Oreste Maresca, Raimondo Bonfini, Elena Fiorillo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili per essere stati proposti avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze inerenti ad asseriti difetti di motivazione sul giudizio di responsabilità ( prospettati solo nel ricorso di Maresca) o riguardanti la determinazione della pena irrogata ( proposti da tutte e tre le impugnazioni) e o il mancato riconoscimento delle generiche ( lamentata nell'interesse della sola Fiorillo).
Ritenuto che la l'inammissibilità dei ricorsi, va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di E9A-o tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il.ratailk