Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing motivation under Art. 599-bis c.p.p. outside permitted grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Antonio Garofalo inadmissible and ordered him to pay court costs. Garofalo challenged a second-instance judgment regarding a settlement agreement, arguing defects in the reasoning behind the imposed sentence. The court ruled that appeals under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are strictly limited to specific grounds, excluding challenges to the motivation of the penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against second-instance judgments on settlement agreements are admissible only for defects in the formation of consent, prosecutor's agreement, or divergent content, strictly excluding grievances regarding the motivation of the imposed penalty.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFALO ANTONIO nato a TORRE ANNUNZIATA il 25/03/1947 avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdate-avvise-alle-pait; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Garofalo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze, quale quella di specie, inerenti ad asseriti difetti di motivazione riguardanti la determinazione della pena irrogata.
Ritenuto che la l'inammissibilità del ricorso, va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. CCO r ce Così deciso il 27111aggioì20