Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4049/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as personally filed by defendant instead of by registered special defense counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4049/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because it was personally filed by the defendant rather than by a registered defense attorney. The defendant argued for personal submission, but the court emphasized that appeals against criminal decisions require signatures from lawyers on the special register due to the case's technical complexity. Consequently, the appeal was rejected under Article 613 of the Code of Criminal Procedure, and the defendant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 591 cod. proc. pen.: Cassation appeals must be signed by registered defense counsel and cannot be personally filed by the party.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility personal filing prohibition special defense register criminal procedure code court costs award difetto di legittimazione del ministero pubblico difesa penale difesa d'ufficio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 591 cod. proc. pen.
Art. 610 cod. proc. pen.
si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art. 616, comma 1, cod.
Law n. 103 of 2017
art. 613 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRVULOVIC DJORDJE nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 07/05/1992 avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIderteravvige-e~ udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto da PRVULOVIC Djordje avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato; considerato che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; considerato che, alla luce di quanto sopra, le sezioni unite di questa Corte (n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), hanno in coerenza rimarcato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione in ragione della peculiare natura e dell'elevato livello di complessità tecnica del giudizio di legittimità; considerato, infine, che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibilità, riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 591 comma 1 lettera a) cod. proc. pen. si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., definite nei termini di cui al dispositivo che segue

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il