Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging lack of reasoning in a settlement agreement under Art. 599-bis c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant challenged a second-instance settlement agreement, arguing the lower court failed to properly qualify the facts. The Court held that appeals against such agreements are only admissible if they address the formation of consent, prosecutor's agreement, or divergent content, not the lack of reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against second-instance settlement agreements are admissible only for defects in consent formation, prosecutor's agreement, or content, excluding challenges to the lack of reasoning.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRIGIOLA PIERPAOLO nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 07/12/1997 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOslato-awise-elie-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Pierpaolo Frigiola avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze, quale quella di specie, inerenti al difetto di motivazione quanto alla corretta qualificazione da dare al fatto.
Ritenuto che la l'inammissibilità del ricorso, va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 21 cito ore Così deciso il '23EUgag7