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Ordinanza — n. 4047/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to late filing without prior notice under Art. 610 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4047/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the lower court judgment was rendered without prior notice of the hearing date. The defense argued that the decision violated procedural rights, but the court found the filing tardy under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616, comma 1 c.p.p.: When a judgment is rendered tardily without prior notice of the hearing, the appeal is inadmissible and the appellant bears the costs.

Parole chiave

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inadmissible appeal tardily filed prior notice requirement Art. 610 c.p.p. court costs and fine censure procedurali procedura semplificata tempestività dell'istanza di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Art. 616, comma 1 c.p.p.
610, comma 5 bis, cpp perché ritenuto tardivo sì che non occorreva alcun avviso; considerato, infine, che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibilità conseguono anche le statuizioni di cui all'art. 616, comma 1, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELVIANI GIANCARLO nato a POMPEI il 04/11/1979 avverso l'ordinanza del 27/03/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAèate-awise-a4ie-Pefti4 udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto ex ad 625 bis cpp nell'interesse di Giancarlo Elviani avverso la sentenza in epigrafe con il quale la difesa del ricorrente lamenta che la relativa decisione è stata resa senza previa comunicazione dell'udienza fissata per la definizione dell'impugnazione proposta avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 10 ottobre 2023 ; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché nel caso il giudizio di legittimità sfociato nella sentenza gravata è stato definito senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610, comma 5 bis, cpp perché ritenuto tardivo sì che non occorreva alcun avviso; considerato, infine, che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibilità conseguono anche le statuizioni di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., definite nei termini di cui al dispositivo che segue

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28/10/2