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Ordinanza — n. 4045/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as generic mitigating factors do not constitute a legal violation under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4045/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano, rejecting the claim that the application of generic mitigating factors violated the law. The appellant argued that specific motivational flaws rendered the sentencing illegal, but the Court held that such arguments do not fall within the exhaustive list of admissible grounds in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was dismissed without merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: The appeal is inadmissible when the contested issue concerns the application of generic mitigating factors based on alleged motivational flaws, as these do not constitute a legal violation under the exhaustive list of admissible grounds.

Parole chiave

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inadmissibility de plano generic mitigating factors Article 448 c.p.p. sentencing review limits motivational flaws legal violation requirement Cassation procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
33040 del 2015 (Jazouli); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli)
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASCI PAOLO nato a CATANIA il 16/08/2002 avverso la sentenza del 26/03/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAdate=s1M50-alle-PartF7 udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Paolo Masci avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella ora in disamina che contesta la possibilità di ritenere applicabile le attenuanti generiche alla luce di asseriti vizi motivazionali correlati a specifiche valutazioni del fatto e che pertanto non da conto della lamentata irrogazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 ottobre 202