Cassation appeal dismissed for inadmissibility as alleged sentencing aggravation lacks statutory grounds under Art. 448 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible de plano without examining the merits of the case. The appellant challenged the application of a specific sentencing aggravation, arguing it was motivated by procedural flaws rather than a violation of law. The court ruled that Article 448 of the Code of Criminal Procedure strictly limits admissible grounds to specific statutory violations, excluding challenges based on general sentencing principles or alleged motivational defects.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the alleged ground for cassation does not fall within the exhaustive list of statutory violations permitted by Article 448, specifically excluding challenges based on general sentencing principles or alleged motivational defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLPE ROSARIO nato a LICATA il 04/06/1992 avverso la sentenza del 30/05/2024 del TRIBUNALE di CATANIAcia»tengvviso-e4e-Partt udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Rosario Volpe avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella ora in disamina che contesta la possibilità di ritenere applicabile l'aggravante di cui all'ad 80, comma 1, lettera a) Tus alla luce di asseriti vizi motivazionali correlati a specifiche valutazioni del fatto e che pertanto non da conto della lamentata irrogazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 ottobre 202