Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4039/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging lack of reasoning in a settlement agreement under Art. 599-bis c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4039/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance settlement agreement, arguing the lower court failed to provide reasoning regarding the defendant's liability. The Court held that appeals against such agreements are only admissible if they concern the formation of will, prosecutor consent, or divergent content, not the lack of reasoning on liability.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.: Appeals against second-instance settlement agreements are admissible only for defects in the formation of will, prosecutor consent, or divergent content, excluding complaints regarding the lack of reasoning on the defendant's liability.

Parole chiave

Generato dall'IA
settlement agreement appeal inadmissible cassation lack of reasoning defendant liability second instance settlement difetto di motivazione clausola di coscienza motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis, seconda parte, c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'art. 616 cod.
art. 599 bis c.p
art. 616 cod. proc. pen
e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAFLEUR ANGELA nato a EMPOLI il 28/02/1983 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA4ato-avvige-effe-PeTtir udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Angela Lafleur avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze, quale quella di specie, inerenti al difetto di motivazione quanto alla responsabilità dell'imputato.

Ritenuto che la l'inammissibilità del ricorso, va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. .Z4d o_a__•01_re Così deciso il maill