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Ordinanza — n. 4037/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity; complaint limited to stylistic criticism of appellate reasoning on sanctions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4037/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's arguments were found to be generic, merely contesting the redaction technique of the appellate court's reasoning rather than addressing substantive legal errors. Consequently, the court rejected the request because the appeal failed to provide specific grounds beyond criticizing the style of the motivation.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is limited to generic objections regarding the redaction technique of the lower court's reasoning without raising specific substantive legal issues.

Parole chiave

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generic appeal redaction technique inadmissible appeal procedural costs sanctioned appeal motivi di cassazione modalità di calcolo dell'ammenda motivi di rigore

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEFEROVIC MEHMED CUI 0466ZM2 nato il 05/07/1992 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Rilevato che gli stessi sono viziati da genericità, limitandosi a contestare la tecnica redazionale della motivazione della sentenza di appello, la quale ha risposto puntualmente all'unico motivo di appello - anch'esso estremamente generico - sul trattamento sanzionatorio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/10/20