Italian Court dismisses appeal against suspended sentence due to lack of reparative conduct and favorable prognosis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellate court had already thoroughly examined the lack of a favorable prognosis and the absence of reparative conduct required for a suspended sentence. Consequently, the higher court upheld the original decision, finding the appellant's arguments manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 c.p.; Art. 166 c.p.: The appeal is inadmissible when the appellate court has already correctly assessed the lack of a favorable prognosis and reparative conduct, rendering the appellant's censure manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMED AMIN ANWAR ABDULHAKIM nato a MILANO il 15/10/1994 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Rilevato che gli stessi sono manifestamente infondati poiché, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, le censure sulla mancata concessione della sospensione della messa alla prova e della pena sostitutiva sono state adeguatamente vagliate dalla Corte di appello e disattese con corretti argomenti.
In particolare, quanto al primo motivo, la Corte di appello ha evidenziato, a pagina 3 della sentenza, che difettano non solo il giudizio prognostico favorevole, ma anche la condotta riparatoria. Per quanto concerne la pena sostitutiva, rileva il Collegio che, dal complesso della sentenza, si desume la valutazione della Corte sulla gravità della condotta, dalla quale consegue il giudizio prognostico sulla pericolosità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25