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Ordinanza — n. 4033/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for omitting critical analysis of evidence and threatening statements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4033/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and fines. The appellant failed to provide a critical analysis of the appellate court's evaluation of the evidence and the threatening nature of the statements made by the officials. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the necessary standards for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it omits a critical analysis of the evidence evaluation or fails to address the reasoning regarding the threatening nature of statements.

Parole chiave

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inadmissible appeal omission of critical analysis threatening statements procedural costs Cassa delle ammende minaccia contro le autorità azione di provocazione azione legale a scopo intimidatorio

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC LUCA nato a MILANO il 25/12/1983 avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso. Il ricorso omette una puntuale disamina critica della valutazione del compendio probatorio compiuta dai giudici di appello e disattende la valutazione critica delle dichiarazioni rese dai verbalizzanti poste a fondamento della decisione con la quale i giudici hanno ritenuto accertata la valenza intrinsecamente minatoria delle frasi proferite, collegate al compimento di un atto dell'ufficio del destinatario.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/10/2