Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4031/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as sentencing discretion belongs to lower court under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4031/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued against the sentence imposed by the Milan Court of Appeal, but the Court found the challenge to be a reproach of the sanctioning treatment already adequately examined and rejected by the lower court. The decision rests on the principle that sentencing gradation falls within the discretion of the trial judge, who must adhere to the principles of the Penal Code regarding aggravating and mitigating circumstances.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate the congruity of the sentence as it falls within the discretion of the lower court, provided the reasoning is not arbitrary or illogical.

Parole chiave

Generato dall'IA
sentencing discretion lower court review Italian Penal Code inadmissible appeal procedural economy modalità di calcolo dell'ammenda allontanamento errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBES MOHAMED YOUSEF nato a MILANO il 20/04/1999 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; n visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso. Osservato che lo stesso è riproduttivo di censura sul trattamento sanzionatorio già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre in presenza dell'apprezzamento del giudice di merito che ha richiamato la gravità della condotta (pag. 6), nonché in presenza di una pena prossima al minimo edittale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il