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Ordinanza — n. 4030/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for genericity and manifest unfoundedness due to repetitive and insufficiently motivated grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4030/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for genericity and manifest unfoundedness, citing the repetitive nature of the arguments. The appellant attempted to propose an alternative, extremely reductive reading of facts that had already been rejected in the appellate judgment. The court ruled that the defense merely reiterated its dissent without addressing the specific reasons given by the lower judges for identifying the accused.

Regesto Legislator

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Art. 362, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 362, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic or manifestly unfounded, particularly when it reiterates censure already formulated in the appellate judgment without providing new or sufficient motivation.

Parole chiave

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generic appeal manifest unfoundedness repetitive censure inadmissible appeal insufficient motivation menomazione della capacità visiva gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 362, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 362, comma 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORETTO ANDREA nato a PAVIA il 22/01/1990 avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; 0\( visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, reiterativo di censura formulata in appello, disattesa con motivazione congrua con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso.

Il ricorrente propone una lettura alternativa ed estremamente riduttiva del fatto, già respinta in sentenza (pag.4-6), laddove i giudici hanno puntualmente indicato le ragioni per le quali non poteva esservi dubbio circa l'identificazione dell'imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/10