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Ordinanza — n. 4028/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as specific because lower court logically rejected leniency based on defendant's conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4028/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment that denied leniency, arguing the lower court's reasoning was insufficient. The court found the appeal specific because the lower court provided logical and adequate reasons for rejecting leniency based on the defendant's conduct, which the appellant failed to address.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is specific, meaning the appellant fails to confront the logical and adequate reasoning of the lower court regarding the rejection of leniency based on the defendant's conduct.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific appeal rejection of leniency logical reasoning procedural costs Cassation review defendant conduct motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRETTA MASSIMILIANO nato a BRESCIA il 16/10/1973 avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso. Rilevato che lo stesso è aspecifico, posto che la sentenza impugnata ha, con motivazione logica e congrua, con la quale il ricorrente non si confronta, ritenuto ostative al riconoscimento della lieve tenuità le modalità della condotta dell'imputato (pag,4). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/10/ 0