Criminal appeal dismissed for non-compliance with mandatory domicile declaration under Art. 581 c.p..
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defense failed to deposit a domicile declaration as required by law. Although the defendant appeared at the last hearing, the court ruled that the statutory obligation to declare domicile applies regardless of physical presence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 comma 1 ter cod. pen.; The deposit of a domicile declaration is a mandatory procedural requirement for filing an appeal, applicable irrespective of whether the accused is physically present at the hearing.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZINGARO NICOLA nato il 03/04/1966 avverso l'ordinanza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso. Rilevato che la Corte di appello ha dichiarato la inammissibilità della impugnazione non avendo il difensore depositato alcuna dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione al giudizio d'appello.
Osservato che la difesa, con l'unico motivo, ha sottolineato che non doveva ritenersi necessario il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio poiché l'imputato aveva presenziato anche all'ultima udienza del giudizio e quindi alla emissione della sentenza. Il motivo è manifestamente infondato posto che l'art. 581 comma 1 ter cod. pen. pone l'obbligo del deposito contestuale all'atto di appello dell'elezione di domicilio, non facendo alcuna distinzione tra imputato presente o assente al momento della lettura del dispositivo. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il