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Ordinanza — n. 4026/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and reiterative, rejecting generic mitigating circumstances due to minimal penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4026/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for being generic and reiterative of arguments already rejected in the second instance. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the lower court had already imposed the statutory minimum penalty due to the minor nature of the offense and the defendant's consent to file records. Consequently, the court ruled that these circumstances could not be re-evaluated and noted that intoxication might even constitute an aggravating factor rather than a mitigating one.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and reiterative of previous censure, particularly when the first instance judgment already established that statutory minimum penalties preclude the recognition of generic mitigating circumstances.

Parole chiave

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generic appeal inadmissibility reiterative argument rejection statutory minimum penalty generic mitigating circumstances intoxication aggravating factor guida in stato di ebbrezza qualificata abuso di alcol reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELKIHEL AYOUB nato il 10/04/1988 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso. Il ricorso è inammissibile per genericità del motivo sul trattamento sanzionatorio, reiterativo di censura formulata in appello, disattesa con motivazione congrua, con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso.

I giudici, con motivazione insindacabile in questa sede, hanno evidenziato, a pagina 3, che è stata comminata una pena corrispondente al minimo edittale della fattispecie in considerazione della tenuità del fatto, di tal che tale circostanza non può essere nuovamente valorizzata ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Né le stesse possono essere riconosciute in virtù della scelta difensiva di prestare consenso alla acquisizione di taluni degli atti del fascicolo del pubblico ministero. Infine, la circostanza che l'imputato abbia commesso un fatto in stato di ebbrezza, rammenta la Corte, più che un'attenuante potrebbe costituire una aggravante.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il