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Ordinanza — n. 4025/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4025/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a reclassification of the crime under Article 73, paragraph 5, of DPR 309/90 and challenged the reasoning regarding recidivism. The court rejected these claims as they were already adequately examined and dismissed by the lower court with sound legal arguments.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reproduces grievances already sufficiently examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal reclassification of crime recidivism reasoning DPR 309/90 court costs and fine recidiva nell'infrazione sanzioni penali precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Rilevato che il primo motivo - avente ad oggetto la mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 - è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici del giudice di merito (vedi pag.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRO COSIMO nato a CASTELVETRANO il 24/03/1989 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Rilevato che il primo motivo - avente ad oggetto la mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 - è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici del giudice di merito (vedi pag. 5, nella parte in cui ci si sofferma sul quantitativo di droga detenuta e sulle modalità della condotta).

Altrettanto deve sostenersi con riferimento al secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la motivazione, asseritamente apodittica e contraddittoria, in ordine alla ritenuta recidiva. La Corte di appello, a pagina 5, con motivazione insindacabile in questa sede, ha evidenziato che, in considerazione della tipologia dei precedenti penali dell'imputato, l'articolata condotta delittuosa di Ferro costituisce indubbiamente espressione di una maggiore pericolosità sociale e di una ancora più accresciuta capacità a delinquere. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il