Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4022/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and unfounded regarding sentencing circumstances and drug quantity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4022/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the genericity and manifest unfoundedness of the grounds raised. The appellant argued that the specific quantity of cocaine and the lack of minor circumstances should override aggravating factors, but these points were already addressed and rejected in the second instance judgment. The court rejected the appeal because the arguments merely reiterated previous disapproved censure without engaging with the existing reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; The appeal is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded, particularly when they merely repeat arguments already rejected by the lower court without substantive engagement.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds manifest unfoundedness drug quantity sentencing aggravating circumstances Corte di Cassazione sentencing review motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi - aventi ad oggetto il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO GIUSEPPE nato a SANTA CROCE DEL SANNIO il 23/07/1972 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi - aventi ad oggetto il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti - reiterativi di censure formulate in appello, disattesi con motivazione congrua con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso (cfr. pag. 2, nella parte in cui si sottolinea che - trattandosi di 682 dosi di cocaina - il quantitativo di sostanza stupefacente non poteva ritenersi modico e che il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti era precluso dalla capacità criminale dell'imputato, il quale è stato più volte condannato per consimili reati).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25