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Ordinanza — n. 4019/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for non-admissible reasons regarding drug trafficking conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4019/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because all grounds failed to meet the strict requirements for admissibility at the stage of legality. The appellant challenged a conviction for drug trafficking, arguing the detention lacked a specific purpose for dealing and that a non-punishability cause existed. The court rejected these claims as either too general or merely repetitive of arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals to the Supreme Court must be specific and substantiated; general or repetitive arguments regarding the facts or previously decided legal issues render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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drug trafficking conviction appeal admissibility stage of legality non-punishability cause specificity requirement imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze infrazione qualificata LStup

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
art. 131 bis cod. pen
Il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGRESTI EMANUELE nato a ROMA il 11/10/1987 avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità. Il primo motivo — avente ad oggetto la penale responsabilità e, in particolate, l'assenza di finalità allo spaccio della detenzione di stupefacente - è aspecifico, a fronte di una congrua motivazione fornita, sul punto dalla Corte di appello (pag. 3, nella parte in cui si valorizza il dato ponderale della sostanza, le modalità di confezionamento della stessa, nonché quelle del suo occultamento, il rinvenimento di alcuni manoscritti - dove venivano riportati in modo chiaro una serie di nomi affiancati da un numero indicante verosimilmente i grammi richiesti dal cliente -, l'impiego di un'autovettura noleggiata all'interno della quale erano occultate tredici dosi di sostanza stupefacente, il rinvenimento di un Apple iPhone che, durante il controllo continuava a ricevere chiamate da numeri vari e che il prevenuto rifiutava di sbloccare).

Il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 3, nella parte in cui si fa riferimento alla biografia penale dell'imputato e alla, seppur rudimentale, organizzazione della attività dell'imputato). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec