Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances and substitute penalty due to lack of justification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances was not manifestly illogical. The defense argued for maximum mitigation and a substitute penalty, but the appellate court correctly noted the defendant's conduct during the police search and the impossibility of substituting the sentence given the three-year prison term already imposed. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The appellate court's decision to deny generic mitigating circumstances in their maximum extent and to reject a substitute penalty is not subject to cassation review if the reasoning is free from manifest illogic, particularly when the defendant's conduct during police operations is stigmatized and the imposed sentence precludes the application of the requested alternative measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANA ORGEST nato il 11/07/1998 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Rilevato che gli stessi sono manifestamente infondati poiché, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, le censure sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e sulla omessa applicazione della sanzione sostitutiva sono state adeguatamente vagliate dalla Corte di appello e disattese con corretti argomenti.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), avendo la sentenza impugnata stigmatizzato la condotta dell'imputato al momento della perquisizione della polizia giudiziaria (vedi pag. 5). Del pari, per quanto concerne la censura sulla omessa valutazione della censura sulla sanzione sostitutiva, la stessa è manifestamente infondata poiché la sanzione richiesta era quella del lavoro di pubblica utilità, che non poteva essere concesso in considerazione della pena inflitta (anni tre e mesi sei di reclusione).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i