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Ordinanza — n. 4014/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as all grounds violate statutory requirements for legitimacy proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4014/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because all grounds raised by the appellant violate statutory requirements for legitimacy proceedings. The appellant challenged the lower court's finding of joint criminal responsibility and the excessive sentence, arguing insufficient evidence for specific circumstances. The court rejected these arguments, noting that the appellate court provided sound reasoning on the facts and that no new admissible grounds were presented.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals in legitimacy proceedings must strictly adhere to statutory grounds; appeals containing specific factual or legal criticisms already adequately examined by the court of first instance without new admissible grounds are inadmissible.

Parole chiave

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legitimacy proceedings inadmissible appeal joint criminal responsibility statutory grounds appellate review attenuazione della pena allegazioni d'asilo contraddittorie inverosimiglianza delle persecuzioni

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASIAJ ALTIN nato il 30/08/1975 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e letta la memoria con la quale si insiste per l'accoglimento degli stessi e i motivi nuovi. Il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità. Il primo motivo relativo alla ritenuta responsabilità per il reato contestato, articola critiche, oltreché in fatto, aspecifiche in merito alla sussistenza del concorso nel reato su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (la Corte di appello ha offerto congrua e non viziata motivazione sugli elementi che depongono per il pieno coinvolgimento del Vasiaj, avendo riguardo al fatto che lo stesso, durante il tragitto in macchina, riceve la chiamata della moglie che gli dice che il fornitore lo sta cercando e al fatto che, quando il nipote è arrestato, questi chiama la zia e le dice di avvertire l'imputato.

Cfr. pagg. 5, 6 e 7). Il secondo motivo, avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello, con motivazione insindacabile, ha evidenziato che la pena è stata individuata nel minimo edittale e che le circostanze attenuanti invocate non potevano essere concesse per l'assenza di elementi positivi di valutazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso