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Ordinanza — n. 4013/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; excessive penalty and generic mitigating circumstances review barred by appellate court discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4013/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court properly exercised its discretion regarding sentencing and mitigating circumstances. The appellant argued for a new evaluation of the penalty's excessiveness and the denial of generic mitigating factors, but the court found these censure manifestly unfounded. Consequently, the appeal was rejected because the appellate court's reasoning was not arbitrary and adequately addressed the relevant facts.

Regesto Legislator

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Art. 365, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 132, 133 cod. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the congruity of the penalty or the denial of generic mitigating circumstances if the Court of Appeal's decision is not arbitrary or illogical, as these matters fall within the discretion of the trial judge.

Parole chiave

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appellate discretion generic mitigating circumstances excessive penalty cassation inadmissibility sentencing congruity motivi di cassazione adeguamento della pena riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 365, comma 1, lett. b) c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv.
Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEI ROBERTO nato a VIAREGGIO il 20/05/1972 avverso la sentenza del 13/06/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Rilevato che gli stessi sono manifestamente infondati poiché, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, le censure sulla eccessività della pena e sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono state adeguatamente vagliate dalla Corte di appello e disattese con corretti argomenti.

La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre in presenza dell'apprezzamento del giudice di merito che ha richiamato la capacità a delinquere dell'imputato e le modalità della condotta.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3 609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e, nel caso in esame, la sentenza impugnata si è attenuta a tali regole, evidenziato i molteplici precedenti penali dell'imputato e la assenza di positivi elementi di valutazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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