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Ordinanza — n. 4012/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4012/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4012/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSO GIUSEPPE nato a AVOLA il 18/11/1997 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso. Rilevato che l'unico motivo di ricorso - avente ad oggetto la mancata assoluzione per mancanza delle prove in ordine alla penale responsabilità - è inammissibile per la indeterminatezza della censura che risulta un mero enunciato stereotipo, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta di evasione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4012/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che l'unico motivo di ricorso - avente ad oggetto la mancata assoluzione per mancanza delle prove in ordine alla penale responsabilità - è inammissibile per la indeterminatezza della censura che risulta un mero enunciato stereotipo, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta di evasione.

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute espatrio illegale insufficiente aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione verosimiglianza dei motivi d'asilo persecuzione determinante per la fuga
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSO GIUSEPPE nato a AVOLA il 18/11/1997 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso. Rilevato che l'unico motivo di ricorso - avente ad oggetto la mancata assoluzione per mancanza delle prove in ordine alla penale responsabilità - è inammissibile per la indeterminatezza della censura che risulta un mero enunciato stereotipo, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta di evasione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/10