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Ordinanza — n. 4011/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and unfounded, citing prior appellate rejection of threat claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4011/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to its generic nature and manifest lack of foundation. The appellant attempted to reargue that the agent's actions were merely hostile expressions rather than serious threats, a position the appellate court had already thoroughly refuted. Consequently, the court rejected the alternative reading, upheld the lower court's finding of intimidation, and ordered the appellant to pay the costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and manifestly unfounded, particularly when it reiterates arguments already dismissed by the appellate court with sufficient motivation without engaging with the established facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic and unfounded reiteration of prior ruling threats versus expressions court of cassazione attentato contro la sicurezza militare rifiuto del servizio militare verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOXHA ALTIN nato il 15/09/1983 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, reiterativo di censura formulata in appello, disattesa con motivazione congrua con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso.

Il ricorrente propone una lettura alternativa ed estremamente riduttiva del fatto, già respinta in sentenza (p. 2), laddove i giudici hanno precisato che non di mera reattiva espressione di sentimenti ostili si era trattato, ma di vere e proprie minacce, la cui serietà e capacità intimidatoria derivava dai riferimenti dell'agente a concrete evenienze riconducibili alla sua iniziativa e finalisticamente dirette a condizionare e idonee turbare i militari nell'esercizio delle proprie funzioni, avuto riguardo al contesto e all'attività in corso.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/