Ordinanza — n. 4010/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTO MICHELE nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 25/11/1995 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Rilevato che il primo, il secondo e il terzo motivo - aventi ad oggetto, rispettivamente, l'assenza di finalità allo spaccio della detenzione di stupefacente, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - sono aspecifici, a fronte di una congrua motivazione fornita, sui punti, dalla Corte di appello (pagg. 2 e 3).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 4010/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il primo, il secondo e il terzo motivo - aventi ad oggetto, rispettivamente, l'assenza di finalità allo spaccio della detenzione di stupefacente, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - sono aspecifici, a fronte di una congrua motivazione fornita, sui punti, dalla Corte di appello (pagg. 2 e 3).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTO MICHELE nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 25/11/1995 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Rilevato che il primo, il secondo e il terzo motivo - aventi ad oggetto, rispettivamente, l'assenza di finalità allo spaccio della detenzione di stupefacente, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - sono aspecifici, a fronte di una congrua motivazione fornita, sui punti, dalla Corte di appello (pagg. 2 e 3).
Osservato che la censura contenuta nel terzo motivo, avente ad oggetto il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è dedotta per la prima volta in questa Sede ed è, quindi inammissibile. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2