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Ordinanza — n. 4007/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and unsupported by facts regarding criminal liability and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4007/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the conviction for drug trafficking and recidivism, but the court found the arguments generic and unsupported by specific facts. The lower court's detailed reasoning regarding the lack of accomplices and the appellant's criminal history was deemed sufficient to reject the claims.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) and b) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded or generic, lacking specific factual arguments to challenge the lower court's detailed reasoning on criminal liability and recidivism.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic arguments rejection drug trafficking liability recidivism assessment procedural costs award recidiva nell'infrazione partecipazione al reato traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) and b) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. c) c.p.p.
art. 62 bis cod. pen
Il terzo motivo, avente ad oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., è generico a fronte della puntuale motivazione fornita dalla sentenza impugnata circa il fatto che l'imputata è soggetto gravato da molteplici precedenti penali.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INGROSSO VALENTINA nato a SCORRANO il 17/02/1991 avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;, • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e letta la memoria con la quale si insiste per l'accoglimento degli stessi. Rilevato che il primo motivo - avente ad oggetto la penale responsabilità e, in particolate, la finalità di spaccio, sostenendosi l'uso di gruppo - è interamente versato in fatto ed è, comunque, generico, a fronte di una congrua motivazione fornita, sul punto dalla Corte di appello (pag. 3, nella parte in cui si sottolinea che non viene menzionato alcun compartecipe, nè indicato il numero esatto dei soggetti con i quali l'imputata avrebbe dovuto consumare la droga e non avendo la predetta chiarito se avesse ricevuto il denaro necessario per l'acquisto da ognuno dei compagni).

Quanto al secondo motivo, la sentenza impugnata ha motivato la ritenuta sussistenza della recidiva evidenziando che la reiterazione di condotte illecite ascritte all'imputata, considerando anche la natura del reato ascrittole, la qualità dei comportamenti, la prossimità temporale delle condotte a quelle pregresse, quale sintomatica di persistente pericolosità e, quindi, influenzata dalle pregresse condanne. Il terzo motivo, avente ad oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., è generico a fronte della puntuale motivazione fornita dalla sentenza impugnata circa il fatto che l'imputata è soggetto gravato da molteplici precedenti penali.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d