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Ordinanza — n. 4005/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to repetition of already rejected arguments on non-punishment cause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4005/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal, claiming a cause of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, was deemed a mere reproduction of arguments already thoroughly examined and rejected by the lower court. Consequently, the court ruled that the appeal lacked novelty and merit, dismissing it without substantive review.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds raised are merely repetitive of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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cause of non-punishment Article 131-bis Penal Code inadmissible appeal repetitive arguments Court of Cassation procedural costs dismissal of appeal sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
L'unico motivo - che deduce l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag.
art. 131-bis cod. pen
L'unico motivo - che deduce l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIBENEDETTO MICHELE nato a ROMA il 19/02/2001 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso. L'unico motivo - che deduce l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 2). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/10/202