Criminal appeal dismissed for being specific; court upheld drug possession conviction based on specific facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The lower court had provided specific reasoning regarding the location of the drugs and the behavior of the accomplice, which the appellant failed to challenge with a specific argument. Consequently, the court rejected the appeal as generic and upheld the original conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal must be specific; a generic challenge to the assessment of criminal responsibility or the absence of trafficking intent, without addressing the specific factual reasoning provided by the court of appeal, renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DICO COSIMO DAMIANO nato a BARLETTA il 03/07/1980 avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso. Rilevato che l'unico motivo - avente ad oggetto la penale responsabilità e, in particolate, l'assenza di finalità allo spaccio della detenzione di stupefacente - è aspecifico, a fronte di una congrua motivazione fornita, sul punto, dalla Corte di appello (pag. 4, nella parte in cui si valorizza il dato ponderale della sostanza, la circostanza che la stessa era portata dall'imputato all'interno di un giardinetto pubblico e ivi occultata in una siepe, la circostanza che il soggetto con il quale l'imputato si accompagnava mentre faceva accesso ai giardinetti e occultava la busta nella siepe, portava con sé ulteriore sostanza stupefacente in una busta in tutto e per tutto uguale a quella che l'imputato aveva poco prima nascosto nella siepe in sua presenza).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2