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Ordinanza — n. 4002/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to lack of interest after lower court fully addressed all grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4002/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court had already provided exhaustive reasoning on all grounds, including the validity of the digital waiver. Although the appellant argued the waiver was invalid due to a missing signature, the appellate court's comprehensive motivation rendered the new claim devoid of legal interest. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: When a lower court provides exhaustive motivation on all grounds of appeal, a subsequent appeal challenging the validity of a waiver is inadmissible due to lack of interest.

Parole chiave

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lack of interest exhaustive motivation digital waiver procedural costs inadmissible appeal motivi di cassazione declinatoria di competenza impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMANUZZI LUCA nato a BARI il 07/08/1985 avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso. L'unico motivo - che deduce che la difesa aveva rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità e non a quelli sulla pena e che la Corte di appello ha erroneamente considerato non valida la rinuncia perché priva di firma - è viziato da carenza di interesse.

È vero, infatti, che la rinuncia ai motivi risulta firmata digitalmente. Tuttavia, la Corte di appello ha motivato esaustivamente su tutti i motivi; da qui la carenza di interesse del ricorso, che appare, comunque, generico sul punto. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/10