Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as grounds were already rejected by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code, but this claim was already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Messina. The court ruled that since the substantive legal arguments were adequately addressed and dismissed by the lower instance, the appeal lacked any new grounds to warrant further review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 364 c.p.c.: An appeal is inadmissible when the grounds raised are merely reproductions of arguments already fully examined and rejected by the court of first instance without presenting new elements.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANO ANTONINO nato a BROLO il 27/12/1948 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso. L'unico motivo - che deduce l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 3). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/10/20