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Ordinanza — n. 4000/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to new procedural grounds and generic arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4000/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The first ground was rejected because it was fully addressed by the lower court, while the second ground was inadmissible as it was raised for the first time at this stage. The third and fourth grounds were deemed generic or repetitive, lacking the specific factual basis required for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals are inadmissible if grounds are new, generic, or repetitive of lower court decisions without specific factual support.

Parole chiave

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procedural inadmissibility new grounds appeal generic arguments repetitive censure cassation dismissal reati qualificati contro gli stupefacenti traffico di canapa tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Art. 62 bis cod. pen.
Il secondo motivo, avente ad oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., è generico a fronte della puntuale motivazione fornita dalla sentenza impugnata circa il fatto che l'imputato è soggetto gravato da un precedente specifico commesso nell'anno 2018.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Anche il terzo motivo - avente ad oggetto la mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 - è reiterativo di censura già formulata al giudice di appello, alla quale è stata fornita puntuale risposta (vedi pag.
art. 62 bis cod. pen
Il secondo motivo, avente ad oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., è generico a fronte della puntuale motivazione fornita dalla sentenza impugnata circa il fatto che l'imputato è soggetto gravato da un precedente specifico commesso nell'anno 2018.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSCELLA FRANCESCO nato il 01/01/1987 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Rilevato che il primo motivo - avente ad oggetto la penale responsabilità e, in particolate, la finalità di spaccio - è interamente versato in fatto, a fronte di una congrua motivazione fornita, sul punto dalla Corte di appello (pag. 2). La seconda censura del primo motivo - avente ad oggetto la procedura adottata nella valutazione del THC - è, invece, dedotta per la prima volta in questa sede ed è quindi inammissibile.

Il secondo motivo, avente ad oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., è generico a fronte della puntuale motivazione fornita dalla sentenza impugnata circa il fatto che l'imputato è soggetto gravato da un precedente specifico commesso nell'anno 2018. Anche il terzo motivo - avente ad oggetto la mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 - è reiterativo di censura già formulata al giudice di appello, alla quale è stata fornita puntuale risposta (vedi pag. 4 e 5 nella parte in cui ci si sofferma sul quantitativo di droga detenuta e sulle modalità della condotta che inducono a ritenere il carattere professionale dell'attività illecita svolta).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso