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Ordinanza — n. 3998/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for specific factual errors regarding drug quantity and purity in a cocaine trafficking case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3998/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant raised specific factual criticisms regarding the illicit destination of seized substances and the severity of the offense based on the 100 grams of 74% pure cocaine. The court rejected these arguments as they were not linked to the reasoning of the lower court's judgment, which relied on both objective evidence and the defendant's confession.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal must be rejected if the grievances are specific and factual without connecting to the reasoning of the contested judgment, which must be based on non-censurable evidence and the defendant's confession.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific factual errors cocaine trafficking drug quantity pure substance analysis traffico di cocaina consumo di canapa reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSENZA ANGELA nato a CASERTA il 29/10/1983 avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Osservato che il ricorrente propone censure aspecifiche e di puro fatto, non correlate alla trama motivazionale della sentenza impugnata che ha accertato in modo non censurabile sia la destinazione illecita delle sostanze detenute, non limitandosi al mero dato ponderale, ma utilizzando anche la confessione dell'imputata; sia la non lievità del fatto, basandosi sul quantitativo di cocaina (100 grammi) e sulla purezza della stessa (74% di principio attivo).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/10/2