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Ordinanza — n. 3997/2025 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed for inadmissibility due to sufficient reasoning on recidivism influence under Art. 133 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3997/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to exclude recidivism, but the Court found the trial judge's reasoning sufficiently addressed the influence of prior convictions under Article 133 of the Penal Code. Consequently, the Court upheld the original judgment as properly motivated regarding the criminal inclination of the defendant.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the trial court adequately reasons on the influence of prior convictions as a criminogenic factor, demonstrating a persistent criminal inclination without needing to explicitly exclude recidivism.

Parole chiave

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recidivism exclusion Art. 133 Penal Code inadmissibility of appeal criminal inclination procedural costs sufficient motivation Cassa delle ammende recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Rilevato che il giudice del merito ha sviluppato una pregnante e affatto superficiale valutazione incentrata su aspetti inerenti alla capacità a delinquere dell'imputato, prevista dai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. che regola l'esercizio del potere punitivo, calibrandolo sul grado di colpevolezza.
art. 133 cod. pen
Rilevato che il giudice del merito ha sviluppato una pregnante e affatto superficiale valutazione incentrata su aspetti inerenti alla capacità a delinquere dell'imputato, prevista dai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, rL 33299 del 16/11/2016, Del Chicca, Rv. 270419
Sez. 3, rL 33299 del 16/11/2016, Del Chicca, Rv. 270419).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTESENO FRANCESCO nato a FOGGIA il 01/01/1970 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; ,..._ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, avente ad oggetto la mancata esclusione della recidiva, e la memoria, con la quale la difesa insiste sul predetto motivo. Rilevato che il giudice del merito ha sviluppato una pregnante e affatto superficiale valutazione incentrata su aspetti inerenti alla capacità a delinquere dell'imputato, prevista dai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. che regola l'esercizio del potere punitivo, calibrandolo sul grado di colpevolezza.

E', pertanto, adeguatamente soddisfatto l'onere di motivazione sul punto della influenza, quale fattore crinninogeno, delle pregresse condanne, sulla commissione del fatto per cui si procede e valorizzando la condotta criminosa indicativa di una perdurante inclinazione al delitto (cfr. Sez. 3, rL 33299 del 16/11/2016, Del Chicca, Rv. 270419). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25