Italian Court dismisses appeal as generic and lacks specific grounds for criminal liability exclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for the exclusion of criminal liability under Article 131-bis of the Penal Code, but the defense failed to provide specific reasons regarding the special leniency of the offense. The court found the arguments generic, repetitive, and lacking in substantive justification compared to the lower court's detailed reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: An appeal must be specific and substantiated; generic or repetitive arguments that fail to address the lower court's reasoning do not constitute a valid ground for cassation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SMAILI ABDELWAHED nato il 26/08/1992 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Rilevato che il primo motivo - avente ad oggetto la penale responsabilità e, in particolate, l'assenza di finalità allo spaccio della detenzione di stupefacente - è aspecifico, a fronte di una congrua motivazione fornita, sul punto, dalla Corte di appello (pag. 2, nella parte in cui si valorizza il dato ponderale della sostanza, la suddivisione in dosi e la detenzione di parte di essa sulla persona dell'imputato, nonché all'interno di un circolo ricreativo, logicamente non spiegabili in ipotesi di destinazione al consumo personale).
Osservato che il secondo motivo circa il mancato riconoscimento della causa di esclusione delle punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è generico, non avendo la difesa indica le ragioni per le quali l'imputato doveva essere assolto per la speciale tenuità del fatto. Ritenuto che il terzo motivo - avente ad oggetto il giudizio di comparazione delle circostanze eterogenee e il mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art 62 n. 4 cod. pen., e generico perché reiterativo di censure alle quali la Corte di appello di Bari ha fornito adeguata risposta a pagina 2 della sentenza impugnata.
Nessun vizio di motivazione è inoltre la ravvisabile nella sentenza impugnata (motivo n. 4), la quale è dotata di un apparato logico argomentativo che non ammette censura. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci