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Ordinanza — n. 3994/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and failure to challenge appellate reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3994/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding drug trafficking charges, arguing for reduced penalties and different legal classifications. The court found that the appellant's arguments merely repeated those already addressed by the appellate court without presenting new facts or legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to demonstrate new grounds or a specific error in the reasoning of the lower court, as the appellant here merely reiterated arguments already examined and rejected by the appellate tribunal.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of new grounds reiteration of arguments drug trafficking charges court costs and fine attenuazione della pena sanzioni penali commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHTYLLA LUCIANO nato a SHQITARE( ALBANIA) il 30/07/1981 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e la memoria, con la quale la difesa insiste sugli stessi. Rilevato che il primo motivo - avente ad oggetto la penale responsabilità e, in particolate, la finalità di spaccio - è interamente versato in fatto, a fronte di una congrua motivazione fornita, sul punto dalla Corte di appello (pag. 3).

Lo stesso dicasi per il secondo motivo - avente ad oggetto la mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, (vedi pag. 4, nella parte in cui ci si sofferma sul quantitativo di droga detenuta e sulle modalità della condotta) - e il terzo motivo - relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - (pag. 4, nella parte in cui si sottolinea l'assenza di elementi positivi di valutazione per la concessione del beneficio). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2