Cassation court dismisses appeal regarding evasion and non-punishment cause, citing merit court's correct application of law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the existence of criminal intent in evasion and the applicability of a non-punishment cause, but the lower court had already correctly assessed these points. The court upheld the lower court's decision because the appellant's arguments merely repeated issues that were already adequately examined and rejected with sound legal reasoning by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The Court of Cassation holds that appeals merely reproducing profiles already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments must be declared inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LECINI ERIUS nato il 16/12/1992 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Rilevato che entrambi i motivi - che deducono la sussistenza del dolo del reato di evasione e l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. - sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 2).
La Corte di merito, in particolare, ha fatto applicazione corretta dei principi di questa Corte, sul contenuto del dolo in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., poiché tale elemento soggettivo si atteggia a dolo generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente (Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012, Ghouila, Rv. 252288) e la sua intenzione di sottrarsi definitivamente alla misura.
Quanto al secondo motivo, la sentenza impugnata ha, con motivazione logica e congrua, ritenuto ostative al riconoscimento della lieve tenuità le modalità della condotta dell'imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso i