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Ordinanza — n. 3992/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to stereotyped grounds lacking factual connection to lower court's findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3992/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal challenged the lack of non-punishment causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure regarding drug trafficking. The court rejected this because the complaint was a mere stereotyped statement without any specific connection to the factual findings of the appealed judgment.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal ground is inadmissible if it constitutes a stereotyped statement lacking any specific connection to the facts or legal reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal stereotyped grounds non-punishment causes drug trafficking procedural costs Cassation rejection factual connection imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Rilevato che l'unico motivo di ricorso - avente ad oggetto il mancato riconoscimento della sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che l'unico motivo di ricorso - avente ad oggetto il mancato riconoscimento della sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 73 d.P.R. 309/90
per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANIERI NICOLA nato a BARI il 12/05/1995 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso. Rilevato che l'unico motivo di ricorso - avente ad oggetto il mancato riconoscimento della sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 contestato all'imputato - è inammissibile per la indeterminatezza della censura che risulta un mero enunciato stereotipo, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/10