Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and failure to exhaust remedies.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Cristino Sabrina inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment on four grounds, including criminal liability and the recognition of personal drug use, but the court found these arguments either fully addressed by the lower court or merely repetitive of previous criticisms. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary novelty or legal basis to proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is merely a repetition of arguments already examined by the court of first instance or if it fails to demonstrate new grounds that could alter the outcome of the proceedings.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTINO SABRINA nato a VIESTE il 12/02/1969 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Rilevato che il primo motivo - avente ad oggetto la penale responsabilità - è interamente versato in fatto, a fronte di una congrua motivazione fornita, sul punto dalla Corte di appello (pagg. 2-3). Osservato che il secondo motivo - aventi ad oggetto il mancato riconoscimento dell'uso personale della sostanza stupefacente come sostenuto da un teste della difesa - è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pagg. 6-8), così come il terzo motivo, avente ad oggetto la mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, (vedi pag. 8-9) e il quarto motivo relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (pag. 9-10).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25