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Ordinanza — n. 3990/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and fails to challenge the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3990/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Cristea Simona inadmissible due to a lack of specific arguments. The appellant's four grounds of complaint were deemed too generic and failed to logically undermine the persuasive reasoning of the Milan Court of Appeal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates the lower court's reasoning without providing specific arguments capable of affecting the logical consistency of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds logical consistency Corte di Cassazione procedural costs criminal appeal lack of specificity legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTEA SIMONA nato il 24/02/1989 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cristea Simona; ritenuto che il ricorso -che articola quattro motivi di doglianza - non supera la soglia di ammissibilità in quanto si profila generico s e non indica argomenti capaci di incidere sulla tenuta logica del percorso argomentativo della sentenza impugnata. Questa, contrariamente quanto genericamente dedotto, offre una persuasiva ed accurata motivazione, coerente con le prove raccolte, sia in ordine la conferma della responsabilità (e, segnatamente alla individuazione della ricorrente) sia in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio (pagg.1-5 della sentenza impugnata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 22/10/2024 Il consigliere est. Il Presid te n d a2Fte c c ne. Lucían mperiali DEPOSITATA IN CAN L ERIAIl Funzi »