Italian court dismisses appeal as generic contestation of sentencing balance fails to meet admissibility threshold.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ait Mhend Chakir inadmissible for failing to meet the admissibility threshold. The appellant merely generically contested the sentencing balance and the exclusion of recidivism without addressing the specific persuasive reasoning regarding the continuity of offenses and profit motives. The court rejected this because the lower court's detailed motivation on the nature of aggravated property damage and the pattern of crimes did not require re-examination at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal limited to genericly contesting the balancing of circumstances without specific factual confrontation fails the admissibility threshold and is declared inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIT MHEND CHAKIR nato il 26/09/1983 avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Ait Mhend Chakir, ritenuto che ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto con l'impugnazione ricorrente si limita a contestare - invero genericamente - la definizione del trattamento sanzionatorio e, segnatamente, il bilanciamento delle circostanze, allegando che la recidiva reiterata dovesse essere di fatto esclusa per consentire il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche. Tale richiesta non si confronta con la persuasiva motivazione della sentenza impugnata che evidenzia come la condotta contestata esprime un'evidente continuità con quelle pregresse, tenuto conto delle circostanze emerse, ovvero del fatto che il reato di danneggiamento aggravato è un reato contro il patrimonio, che il ricorrente ha commesso negli ultimi anni svariati reati contro la persona ed il patrimonio, sempre a fini di lucro, il che ostava all'esclusione della recidiva (pag. 4 della sentenza impugnata): si tratta di una motivazione che non si presta ad alcuna censura in questa sede. rilevato che, in conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 Ottobre 2024.