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Ordinanza — n. 3987/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to preclusion against re-evaluating lower court's factual findings on non-punishment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3987/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Conte Anna inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize the non-punishment benefit under Article 131-bis of the Criminal Code. The court ruled that the cassation judge is precluded from re-evaluating the factual findings made by the appellate court, which had provided sound reasoning for denying both the non-punishment and the mitigating circumstance.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 62, n. 4 cod. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the factual findings of the lower courts regarding the application of non-punishment benefits or mitigating circumstances when the lower court's reasoning is free from logical or legal defects.

Parole chiave

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preclusion cassation non-punishment benefit mitigating circumstance factual re-evaluation inadmissible appeal accertamento dell'ammontare del danno graduazione dell'invalidità cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
E CONSIDERATO IN DIRMO Letto il ricorso di Conte Anna; ritenuto che il motivo che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.
Art. 62, n. 4 cod. pen.
3 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici, coerenti con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità, rilevato che anche il diniego dell'attenuante prevista dall'art. 62, n.
art. 131-bis cod. pen
E CONSIDERATO IN DIRMO Letto il ricorso di Conte Anna; ritenuto che il motivo che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTE ANNA nato a NAPOLI il 22/02/1965 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; •

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRMO Letto il ricorso di Conte Anna; ritenuto che il motivo che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., non è consentito, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento relativamente alla mancata concessione del beneficio invocato (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici, coerenti con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità, rilevato che anche il diniego dell'attenuante prevista dall'art. 62, n.

4) cod. pen. è stato giustificato con motivazione esente da vizi logici e coerente con le emergenze processuali (pag. 3 della sentenza impugnata), che non si presta ad alcuna censura in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 22/10/2024 Il consigliere est. Il Presidente Sndra Recchione Lucian Imperiali DEPOSIT