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Ordinanza — n. 3985/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeals dismissed for inadmissibility due to lack of novelty and improper re-litigation of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3985/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Piazza and Di Carlo inadmissible, ordering them to pay costs. The court ruled that the first grounds were merely repetitive of arguments already rejected at the appellate level and violated the principle against re-litigation of accepted exceptions. Furthermore, the second and third grounds were rejected because they attempted to reconstruct facts using different criteria or challenge the judge's discretionary sentencing, which falls outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 132, 133 cod. pen. Appeals are inadmissible if they merely repeat prior arguments or attempt to reconstruct facts with different criteria, as the supreme court's review is limited to verifying the logical coherence of the reasoning without re-evaluating the merits of the factual findings or the exercise of sentencing discretion.

Parole chiave

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inadmissibility of appeals repetition of arguments re-litigation of facts sentencing discretion logical coherence of reasoning truffa aggravata quantificazione del torto morale sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod.
Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 640 cod. pen
pen., dell'art. 640 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 26033 del 28/05/2019
(Sez. 1, n. 26033 del 28/05/2019, Gup Piacenza, Rv.
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PIAZZA ALICE nato a RIBERA il 12/01/1982 DI CARLO DARIO nato a PALERMO il 22/06/1976 avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letti i ricorsi di Di Carlo Dario e Piazza Alice, Ritenuto che il primo motivo di entrambi i ricorsi che contesta l'inosservanza di norme processuali circa la competenza territoriale, non super la soglia di ammissibilità, sia perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano le pagg. 1-2-3 della sentenza impugnata), sia perché non si confronta con l'incontestato principio secondo cui l'eccezione di incompetenza territoriale, prospettata con l'indicazione di fori alternativi ed accolta dal giudice in relazione ad uno di essi, non può più essere riproposta, neppure sotto forma di conflitto positivo di competenza. (Sez. 1, n. 26033 del 28/05/2019, Gup Piacenza, Rv. 276317 - 01 dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo del ricorso di Piazza, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4-5-6 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo del ricorso di Di Carlo Dario che denuncia violazione dell'art.530 cod. proc. pen., dell'art. 640 cod. pen. e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 3-4-5) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen.; ritenuto che il terzo motivo del ricorso di Di Carlo che contesta l'eccessività della pena non è consentito - ed è, altresì, manifestamente infondato - perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata); rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende ciascuno. Così deciso in Roma,