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Ordinanza — n. 3984/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding factual reconstruction and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3984/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning on factual reconstruction and the denial of generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code. The court ruled that cassation cannot re-evaluate facts and that the lower court's decision was logically sound and sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; The court of cassation lacks the power to reconstruct facts or re-evaluate evidence, and the denial of generic mitigating circumstances is valid if the lower court references decisive elements without logical flaws.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual reconstruction powers generic mitigating circumstances Article 62-bis penal code judicial review limits attenuazione della pena obbligo di ridurre il danno importi compensativi monetari

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
207944); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità - ed è, altresì, manifestamente infondato - in presenza (si veda pag.
art. 62-bis cod. pen
207944); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUCCI PAOLO nato a BOLLATE il 26/07/1987 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Pucci Paolo, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità - ed è, altresì, manifestamente infondato - in presenza (si veda pag. 1 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 Ottobre 2